I buoni pasto fanno parte dei cosiddetti fringe benefit: beni e servizi aggiuntivi erogati dalle aziende ai propri dipendenti per migliorare la conciliazione vita-lavoro, assoggettati a una tassazione di favore. Ecco come vengono tassati in busta paga i buoni pasto cartacei e quelli elettronici.
I buoni pasto sono dei voucher erogati ai lavoratori dipendenti come servizio sostitutivo di mensa e possono essere utilizzati per acquistare pasti già pronti e prodotti alimentari. I lavoratori che li ricevono sono esentati dal pagamento delle tasse solo fino a determinate soglie stabilite dalla legge. Ecco un’utile guida sulla tassazione dei buoni pasto in busta paga aggiornata con le informazioni necessarie relative all’anno 2024.
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Perché i buoni pasto sono soggetti a tassazione?
C’è differenza tra la tassazione dei buoni pasto cartacei e quelli elettronici?
La tassazione dei buoni pasto per le aziende
La normativa che regola la tassazione dei buoni pasto
Perché i buoni pasto sono soggetti a tassazione?
Esistono diversi tipi di benefit che le aziende possono erogare ai propri dipendenti: i flexible benefits, che sono totalmente esenti dall’imposizione fiscale e contributiva (perché considerati complementari alla retribuzione ordinaria) e i fringe benefits, che, invece, sono soggetti a tassazione parziale perché considerati aggiuntivi rispetto alla normale retribuzione.
I buoni pasto fanno parte dei cosiddetti fringe benefits: beni e servizi considerati come retribuzioni aggiuntive, e quindi esenti dalla tassazione solo se il loro valore non supera le soglie indicate dalla legge. Se un’azienda eroga ai propri dipendenti dei buoni pasto il cui valore è superiore ai limiti stabiliti dalla legge, la differenza verrà inserita in busta paga e il lavoratore dovrà pagarci sopra tasse e contributi.
Inoltre, sia i flexible benefits che i fringe benefits hanno diritto ad essere tassati in maniera agevolata solo se vengono erogati a tutti i dipendenti, o a categorie omogenee di lavoratori.
C’è differenza tra la tassazione dei buoni pasto cartacei e quelli elettronici?
Oggi, le aziende che decidono di erogare ai propri dipendenti un servizio sostitutivo di mensa hanno la possibilità di scegliere se versare in busta paga un’indennità sostitutiva di mensa (indennità che, a parte alcuni rari casi, è totalmente soggetta a tassazione), oppure se offrire loro i buoni pasto.
I buoni pasto sono ticket in forma cartacea o elettronica, di importo variabile, che i lavoratori possono usare per acquistare pasti già pronti, ma anche prodotti alimentari di vario genere.
Al dipendente viene erogato un buono pasto per ciascuna giornata lavorativa. Se si tratta di buoni cartacei, a inizio mese gli viene consegnato un blocchetto contenente il numero di buoni corrispondente alle giornate lavorate nel mese precedente. Se si tratta di buoni elettronici, la card dei buoni pasto viene ricaricata con la cifra corrispondente.
Se il valore di ogni singolo buono pasto supera la soglia stabilita dalla legge, la differenza va inserita in busta paga.
Quindi, per rispondere alla domanda che dà il titolo a questo paragrafo: la tassazione dei buoni pasto è uguale sia per i buoni cartacei, sia per quelli elettronici. Se il loro valore supera le soglie fissate dalla normativa, la quota che eccede viene tassata. Ciò che cambia sono le soglie di esenzione dalla tassazione, più vantaggiose per i buoni elettronici.
Per quanto riguarda la detraibilità e la deducibilità, le società titolari di partita IVA possono dedurre al 100% i costi sostenuti per l’acquisto di buoni pasto, a condizione che questi vengano erogati alla generalità o a categorie di dipendenti. L’IVA, con aliquota al 4%, è interamente detraibile per i buoni pasto elettronici, mentre non è detraibile per quelli cartacei. Inoltre, i titolari d’azienda, i soci e le aziende individuali possono detrarre l’IVA al 10% e il 75% delle spese per un importo massimo pari al 2% del fatturato.
Anche i dipendenti e i collaboratori beneficiano di vantaggi fiscali. Secondo l’art.51, comma 2, lett.C del TUIR, i buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente o assimilato e non contribuiscono alla determinazione della base imponibile contributiva. Per i buoni pasto digitali, l’importo complessivo giornaliero che non concorre a formare reddito lavorativo è fissato a 8 euro, mentre per i buoni pasto cartacei il limite giornaliero è fissato a 4 euro.
Dall’anno 2020 e ancora oggi, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio relativa al 2020, le soglie stabilite sono le seguenti:
Buoni pasto esenti da tassazione fino al limite di 4 euro a buono per buoni cartacei
Buoni pasto esenti da tassazione fino al limite di 8 euro a buono per quelli elettronici.
Vediamo un esempio concreto della tassazione in busta paga dei buoni pasto cartacei e di quelli elettronici, utilizzando un’aliquota IRPEF convenzionale al 27% (senza tenere conto di eventuali detrazioni da lavoro dipendente o per carichi di famiglia).
Poniamo il caso che a un dipendente, nel mese di maggio, vengano erogati 20 buoni pasto di importo giornaliero pari a €8,50, per un valore di €170,00 complessivi.
Se i buoni pasto fossero cartacei, andrebbe inserita in busta paga la somma di €90 che è ottenuta moltiplicando la differenza tra la soglia di esenzione e l’effettivo valore del buono pasto. Se, invece, i buoni pasto erogati fossero in formato elettronico, in busta paga andrebbe inserito un importo di €10.
Di seguito la tabella con il calcolo degli importi da inserire in busta paga e delle quote INPS e IRPEF da versare, al fine di comprendere meglio la differenza di tassazione tra buoni cartacei e buoni elettronici.
BUONI PASTO CARTACEI
BUONI PASTO ELETTRONICI
VALORE BUONI PASTO (€8,50 x 20)
€ 170,00
€170,00
QUOTA DA INSERIRE IN BUSTA PAGA
(€4,50 X 20) €90
(€0,5 x 20) €10
INPS DA VERSARE (ALIQUOTA 9,19%)
€8,27
€0,91
IRPEF DA VERSARE (ALIQUOTA CONVENZIONALE AL 27%)
€24,30
€2,7
Perché ci sono più vantaggi fiscali se si usano i buoni pasto elettronici?
La recente introduzione della soglia di esenzione più alta per i buoni pasto elettronici li ha resi uno strumento più appetibile per aziende e dipendenti. Ma perché è stata operata questa scelta, da parte del legislatore?
La motivazione principale è che, aumentando la soglia di esenzione dei buoni pasto elettronici fino a 8 euro, si spera di incentivarne l’uso e favorire un progressivo abbandono del mezzo di pagamento cartaceo. Oltre ad essere più pratici da usare rispetto ai cartacei, infatti, i buoni pasto elettronici sono più facilmente tracciabili ed è più difficile che ne venga fatto un uso scorretto sia da parte degli utilizzatori, sia da parte degli esercenti.
Tassazione dei buoni pasto: i vantaggi rispetto all’erogazione dell’indennità in busta paga
Tra i servizi sostitutivi di mensa che l’azienda può erogare ai propri dipendenti non ci sono solo i buoni pasto, ma anche l’indennità sostitutiva di mensa: un importo che viene versato direttamente nella busta paga del lavoratore, come forma di indennizzo per l’assenza di una mensa aziendale dove poter consumare i pasti durante l’orario di lavoro.
Questo tipo di indennità non rientra nella platea dei fringe benefit che il datore di lavoro può erogare ai propri dipendenti, pertanto non è soggetta a tassazione agevolata, ma viene tassata per il suo intero importo.
Gli unici casi in cui questo tipo di agevolazione risulta esente da tassazione fino alla soglia (questa rimasta invariata) di 5,29 euro, sono rappresentati dal versamento dell’indennità ai lavoratori che operano nei cantieri edili, in altre strutture a carattere temporaneo o in unità produttive situate in zone dove siano assenti i servizi di ristorazione.
Sotto il profilo della tassazione, perciò, i buoni pasto, in particolare quelli elettronici, risultano più convenienti per i lavoratori, rispetto all’indennità sostitutiva di mensa, perché la tassazione agevolata riduce l’erosione del loro potere d’acquisto.
La tassazione dei buoni pasto per le aziende
L’azienda che decida di erogare i buoni pasto ai propri dipendenti ottiene numerosi vantaggi fiscali, poiché la loro tassazione prevede numerose agevolazioni.
Tra i vantaggi fiscali dei buoni pasto, anche per il 2024, figura la possibilità per i datori di lavoro di dedurre integralmente i costi relativi all'acquisto dei buoni pasto, a condizione che questi siano erogati alla generalità o a specifiche categorie di dipendenti. Inoltre, il datore di lavoro non è tenuto a operare ritenute contributive e previdenziali sul valore dei buoni pasto, come previsto dall’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR, che non concorre alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Fino al 2008, l'IVA sui servizi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande era indetraibile, fatta eccezione delle somministrazioni effettuate nei locali aziendali. Poiché i buoni pasto non rientravano in questa eccezione, l'IVA sui buoni pasto era considerata indetraibile. Con l’entrata in vigore dell’art. 83, D.L. n. 112/2008, è stata soppressa questa disposizione, eliminando così il riferimento all'indetraibilità oggettiva dell'IVA sui buoni pasto.
Come detto, il costo dei buoni pasto è deducibile al 100%. Ciò significa che le imprese che decidono di riconoscerli ai propri collaboratori possono recuperare il costo sostenuto per erogarli in maniera completa.
I buoni pasto elettronici, inoltre, sono soggetti ad un’aliquota IVA agevolata, pari al 4%, anch’essa totalmente deducibile.
Questo vale, però, solo per i buoni pasto elettronici. L’IVA versata dalle aziende per i buoni cartacei, che sono soggetti ad un’aliquota del 10%, non è deducibile in alcun modo.
La normativa che regola la tassazione dei buoni pasto
La normativa di riferimento che regola la tassazione dei buoni pasto è costituita da diverse norme. Le più importanti sono:
la circolare numero 26 E del 2010
l’articolo 51 dei TUIR
il decreto legislativo n°314 del 1997
La circolare numero 26 E del 2010 stabilisce che i buoni pasto siano equiparabili a compensi in denaro e non in natura, pertanto non è possibile convertire il loro valore in denaro.
L’articolo 51 dei TUIR intitolato “Determinazione dei redditi da lavoro dipendente”, aggiornato alla Legge di Bilancio 2020, che si esprime sia sulle soglie di esenzione, sia sulla cumulabilità dei buoni.
Secondo quanto stabilito al comma 2c, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o date in gestione a terzi. Lo stesso articolo, sempre al comma 2c, stabilisce che non concorrono a formare il reddito imponibile le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui esse siano rese in forma elettronica.
Al comma 3 bis viene poi specificato che l’erogazione di beni, prestazioni opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire attraverso l’erogazione di documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
Questa è la normativa che riguarda l’imposizione fiscale sui redditi. I buoni pasto, però, sono soggetti anche a imposizione contributiva.
Il Decreto Legislativo n°314 del 1997, che ha modificato il TUIR, il Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, proprio nella parte riguardante la determinazione dei redditi da lavoro dipendente, ha previsto l’allineamento della base imponibile fiscale con quella previdenziale.
Ciò vuol dire che i buoni pasto sono esenti dal versamento dei contributi fino alle soglie di 4 e 8 euro stabilite dalla normativa.